Icon

Esami

Regolamento d'esame

Quello che segue è il Regolamento attuativo per gli esami indetti dall'Istituto Italiano di Esperanto.

Articolo 1

L'Istituto Italiano di Esperanto indice sessioni di esami per il conseguimento di certificati e diplomi di 3 gradi:

  1. Normale, corrispondente al livello A2
  2. Superiore, corrispondente al livello B1
  3. Normale di Magistero, corrispondente al livello C1

Agli esami successivi al 1° grado il candidato dovrà attestare di aver conseguito il certificato o diploma del grado precedente.

Tra due esami di grado diverso è previsto un periodo minimo d'intervallo non inferiore ai sei mesi.

Tra un esame non superato e la sua ripetizione è richiesto un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

A chi ha superato un esame KER di esperanto a livello adeguato (A per il 1° grado, B per il 2°, C per il 3°) e presenti in visione l’originale del diploma KER allegandone fotocopia alla domanda di ammissione all’esame, è abbuonata la prova scritta di composizione. Per la valutazione viene utilizzata quella rilasciata dal KER per la parte di composizione e farà media con le altre prove a cui il candidato sarà sottoposto.

Articolo 2

Gli esami hanno luogo, ordinariamente, alla fine dei corsi presso le sedi ove questi si sono svolti.

Agli esami possono essere ammessi anche candidati esterni o autodidatti che ne facciano domanda alla Cattedra locale o, in mancanza di questa, all'Ente responsabile del corso. La Cattedra o tale Ente richiedono alla Direzione Generale dell'I.I.E. l'istituzione della sessione d'esame, indicando il numero dei candidati previsti e proponendo una Commissione esaminatrice composta da tre o cinque membri dell'Istituto, secondo quanto disposto dall'Art.6.

Sessioni straordinarie d'esame possono essere indette in qualunque sede, ogni volta che si ritenga opportuno, dalla Direzione Generale per propria iniziativa o su richiesta di una Cattedra.

È possibile istituire commissioni "ibride" con almeno 1 commissario in presenza per il 1° e 2° grado e almeno 3 per il 3° grado.

Articolo 3

Prima di accedere ad ogni esame il candidato deve:

  • compilare apposita domanda completa dei dati anagrafici e del curriculum degli studi compiuti;
  • documentare l'avvenuto pagamento della tassa relativa (art. 5) - il pagamento può essere effettuato anche il giorno dell'esame;
  • presentare copia del titolo di studio richiesto (art. 4) o autocertificazione;
  • presentare un documento di identificazione.

Per il 3° grado i documenti di cui sopra dovranno, a cura della Cattedra competente o del diretto interessato, essere preventivamente trasmessi alla Direzione Generale insieme al programma delle opere letterarie su cui si è basata la preparazione del candidato.

Per candidati autodidatti o per esami finali di corsi non organizzati da una cattedra locale, tutta la documentazione deve essere inviata alla Direzione Generale.

Articolo 4

I titoli di studio necessari per l'ammissione agli esami sono:

  • per il 1° grado e il 2° grado, licenza di scuola secondaria inferiore;
  • per il 3° grado, un titolo di studio valevole per l'iscrizione a corsi universitari.

Possono essere ammessi, previa autorizzazione della Direzione Generale, anche candidati della scuola primaria o secondaria inferiore, se hanno frequentato corsi organizzati "ad hoc" nelle scuole o presso le cattedre locali.

Articolo 5

La misura delle tasse d'esame è stabilita dalla Direzione Generale, eventualmente sentito il parere della Cattedra presso la quale l'esame si svolge. Delle tasse d'esame massimo il 60% è assegnato alla Cattedra e il 40% è trasmesso alla Tesoreria dell'Istituto, a cura della Cattedra stessa.

L'intera quota può anche essere inviata dalla Cattedra all'Istituto.

Durante le sessioni straordinarie l'intera quota va inviata all'Istituto.

Articolo 6

La Direzione Generale fornisce i moduli dei verbali e nomina la Commissione esaminatrice composta da 3 membri per il 1° e 2° grado e di 5 per il 3° grado, scelti tra gli appartenenti all'Istituto su proposta della Cattedra presso la quale si tiene la sessione e con le precisazioni di cui all'art. 7.

Articolo 7

Nel caso di indisponibilità di membri appartenenti all'Istituto, il Direttore Generale può nominare, soltanto per commissioni di esame di 1° grado, anche "docenti" incaricati (vedi art. 17 dello Statuto e 10 del Regolamento di attuazione) limitatamente ad un membro per Commissione: in ogni caso, il Presidente di Commissione d'esame deve essere scelto tra i membri dell'Istituto.

Articolo 8

La Commissione redige sull'apposito modulo il verbale di esame che, a cura del Dirigente della Cattedra, deve essere inviato alla Direzione Generale dell'Istituto.

Articolo 9

Il voto minimo per l'approvazione è di 18/30 per il 1° e 2° grado e di 30/50 per il 3° grado.

Articolo 10

I candidati che superino la prova d'esame ricevono il relativo certificato o diploma previa la loro richiesta alla Direzione Generale e previo pagamento della tassa di diploma.

La misura delle tasse di diploma è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Un attestato di frequenza può essere rilasciato dalla Direzione dell'Istituto, in base alla relazione dell'insegnante, agli studenti che ne facciano richiesta previo pagamento di eventuali diritti di segreteria. Ciò vale anche per corsi frequentati a distanza sia in modalità sincrona che asincrona.

Articolo 12

Non viene data evasione a richieste di certificati e diplomi relativi ad esami dei quali non siano pervenuti alla Direzione Generale i verbali di cui all'art. 8 e alla Tesoreria il versamento delle tasse dovute (artt. 3, 5 e 10).