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Regolamento attuativo dello Statuto

Quello che segue è il Regolamento attuativo per lo Statuto dell'I.I.E., così come approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28/02/2017 in Bologna, e modificato da parte dell'Assemblea del 28 agosto 2017 (Policoro - MT).

Punto 1

(rif. articolo 1 dello Statuto)

La denominazione dell'ISTITUTO ITALIANO di ESPERANTO in Esperanto è ITALA INSTITUTO de ESPERANTO. La sigla è I.I.E..

Punto 2

(rif. articolo 5 dello Statuto)

La deliberazione di decadenza per inattività prevista dall'art. 5 dello Statuto è presa dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale, valutando gli elementi accertati e previa contestazione all'interessato con assegnazione di un termine per le sue deduzioni.

Punto 3

(rif. articolo 7 dello Statuto)

L'Assemblea è convocata dal Presidente I.I.E.; in caso di suo impedimento, dal Direttore Generale; in caso di impedimento o omissione di entrambi, dai Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è costituita quando ne sono stati designati il Presidente e il Segretario.

Qualora sia necessario, per qualsiasi votazione, l'Assemblea elegge tre o cinque scrutatori, anche per integrare il Comitato Elettorale.

Eccettuati i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei partecipanti, inclusi quelli rappresentati per delega scritta.

Punto 4

(rif. articolo 10 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo fissa la data e il luogo dello scrutinio, al quale ogni membro può assistere.

Le modalità del Referendum sono comunicate a tutti i membri almeno trenta giorni prima della data fissata come termine per le votazioni.

Il voto, espresso con sì/no, va inviato in cartaceo o per via telematica ed è palese.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, che provvede, insieme al Comitato Elettorale, a ricevere, accertare, scrutinare le schede e comunicare il risultato del Referendum.

Punto 5

(rif. articolo 11 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore Generale con preavviso di almeno dieci giorni, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

La prima riunione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro un mese dall'elezione e in essa sono eletti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Punto 6

(rif. articolo 12 dello Statuto)

Entro un mese dall'elezione, i Revisori eleggono tra i propri membri effettivi il Presidente e ne comunicano il nome al Direttore Generale.

I Revisori verificano almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e dei beni, e la tenuta della contabilità; presentano relazione annuale all'Assemblea. Le operazioni di controllo possono essere effettuate singolarmente.

I Revisori devono essere informati della convocazione del Consiglio Direttivo, alle cui riunioni hanno diritto di partecipare.

Punto 7

(rif. articolo 13 dello Statuto)

Entro un mese dall'elezione, i Probiviri eleggono tra i propri membri effettivi il Presidente e ne comunicano il nome al Direttore Generale.

Per la validità delle sue decisioni, il Collegio deve essere composto da tre dei suoi membri; esso decide a maggioranza.

Il ricorso ai Probiviri deve essere indirizzato al Presidente del Collegio dei Probiviri entro un mese dalla notizia dell'atto o fatto oggetto di contestazione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può richiedere informazioni e copie di atti, e può designare un relatore. Il Collegio si deve riunire, convocando le parti interessate, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso; se possibile, legge la propria decisione in presenza degli interessati e, comunque, la comunica entro dieci giorni al Presidente.

Punto 8

(rif. articolo 14 dello Statuto)

Entro un mese dall'elezione, il Comitato Elettorale elegge tra i propri membri effettivi il Presidente e ne comunica il nome al Direttore Generale.

Punto 9

(rif. articolo 16 dello Statuto)

Il Direttore Generale informa ogni Cattedra sulla estensione della relativa competenza, con riferimento al territorio delle unità amministrative. A una Cattedra può essere affidata la funzione rappresentativa dell'I.I.E. nell'ambito regionale.

Al Dirigente di una Cattedra può essere affidata «ad interim» la reggenza di una Cattedra vicina temporaneamente priva di titolare.

Punto 10

(rif. articolo 17 dello Statuto)

L'incarico di «docente» conferito dalla Cattedra nei casi previsti dallo Statuto (art. 17), da non confondere col titolo di «membro docente» (art. 3), è valido per la durata di un corso di lezioni e comunque per non più di dodici mesi, ma può essere rinnovato previa segnalazione al Direttore Generale, il quale può sospendere l'incarico se mancano elementi legittimanti.

Punto 11

(rif. articolo 18 dello Statuto)

Le tasse d'Esame e di Attestato/Diploma sono applicabili sugli atti compiuti dopo che siano stati comunicati i relativi importi a tutti i membri, a seguito di delibera del Direttore Generale, sentito il Consiglio Direttivo.

Punto 12

(rif. articoli 5 e 19 dello Statuto)

La decadenza o la esclusione dalla qualità di membro dell'Istituto nei casi previsti dagli Artt. 5 e 19 dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con le modalità previste per l'applicazione degli Artt. 5 e 19.

L'interessato può presentare ricorso ai Probiviri entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di decadenza o espulsione recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C.. I Probiviri decidono in merito entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso recapitato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e comunicano subito la propria decisione all’interessato e al Presidente.

Punto 13

Eventuali modifiche di questo Regolamento di Attuazione dello Statuto I.I.E. non necessitano di un apposito Referendum.

Esse devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e sono valide dopo la ratifica dell'Assemblea.

Punto 14

Per quanto qui non previsto si fa riferimento ai Codici Civile e Penale.