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Istituto

Statuto1

Art. 1

Costituzione e fini istituzionali

L'Istituto Italiano di Esperanto (I.I.E.), fondato il 20 aprile 1912 con la denominazione di "Cattedra Italiana di Esperanto", è costituito in Ente culturale autonomo (Codice Fiscale 80030280236) che, senza scopo di lucro, cura e promuove lo studio e la diffusione della Lingua internazionale Esperanto in Italia. Esso favorisce, disciplina e controlla, dal punto di vista didattico e linguistico, l'insegnamento e le applicazioni dell'Esperanto, nel rispetto del Fundamento2 e delle direttive della Akademio3.

Art. 2

Fini specifici

L'I.I.E. si propone:

  1. di curare la promozione dell'insegnamento dell'Esperanto e di vigilare per la parte didattica i corsi di Esperanto che si tengono con la sua autorizzazione;
  2. di promuovere ed attuare, anche mediante specifiche iniziative, programmi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale destinati eventualmente anche al personale docente, direttivo ed ispettivo delle Scuole italiane di ogni ordine e grado sui temi inerenti alle realtà e potenzialità didattico-educative dell'Esperanto, anche nel quadro delle problematiche relative alla comunicazione internazionale ed all'insegnamento delle lingue straniere;
  3. di rilasciare:
    • attestati di studio e Diplomi di magistero a coloro che superano gli esami stabiliti dai regolamenti per i corsi di cui al punto 1);
    • attestati di partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento culturale e professionale di cui al punto 2);
  4. di promuovere le composizioni di lavori originali in Esperanto e la traduzione:
    • dall'Italiano in Esperanto di opere italiane tecniche e letterarie;
    • dall'Esperanto in Italiano di opere tecniche e letterarie;
  5. di favorire ogni attività che sia diretta al conseguimento dei fini specifici ed istituzionali, anche in collaborazione con la Federazione Esperantista Italiana (FEI), nonché con altre Organizzazioni ed Enti.

Art. 3

Membri: categorie, requisiti

I membri dell'Istituto appartengono alle seguenti categorie, in base ai requisiti di seguito indicati:

  1. membri docenti (con requisiti a, b, c);
  2. membri ordinari (con requisiti a, b).

Requisiti necessari:

  1. aver conseguito il diploma di magistero rilasciato dall'Istituto o un titolo equipollente;
  2. occuparsi notoriamente di Esperanto da tempo, con riconosciuta competenza;
  3. possedere un titolo di abilitazione all'insegnamento nelle pubbliche scuole di qualsiasi ordine e grado, oppure essere o essere stati assunti a tempo indeterminato in scuole di qualsiasi ordine e grado.

Art. 4

Ammissione di nuovi membri

Per l'ammissione di nuovi membri si provvederà ogni anno da parte dell'Assemblea, su domanda degli interessati e su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno una Cattedra, previo giudizio positivo del Senato Accademico. Le proposte stesse dovranno pervenire alla Direzione Generale dell'Istituto almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Art. 5

Doveri dei membri

L'appartenenza all'Istituto fa obbligo della partecipazione effettiva e costante all'attività svolta dall'Ente. Il Consiglio Direttivo ogni triennio procede alla revisione dei ruoli e può deliberare la decadenza di quei membri che abbiano dato prova di continuo assenteismo per tre anni consecutivi.

Art. 6

Organi dell'Istituto

Gli Organi dell'Istituto sono:

  1. Assemblea Generale
  2. Consiglio Direttivo
  3. Collegio dei Revisori dei conti
  4. Collegio dei Probiviri
  5. Comitato Elettorale
  6. Senato Accademico
  7. Cattedre di Esperanto

Per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e il Comitato Elettorale qualora per qualsiasi motivo un eletto cessi in anticipo, questi verrà sostituito fino al termine del mandato dal primo candidato escluso secondo l'ordine dei voti ottenuti. In caso di esaurimento della lista, si prosegue ad organico ridotto fino alla fine del mandato.

Le riunioni dei suddetti quattro Organi possono essere tenute anche utilizzando tutte le tecnologie disponibili, purché siano garantiti la identificazione dei partecipanti, il simultaneo dibattito in tempo reale e la possibilità di partecipare a tutti gli interessati.

Art. 7

Convocazione e validità dell'Assemblea Generale. Deleghe. Modalità delle votazioni

L'Assemblea Generale dei membri dell'Istituto è convocata in via ordinaria una volta all'anno, preferibilmente in occasione e nella stessa sede del Congresso della FEI. In via straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, di almeno 10 membri del Senato Accademico, di almeno 5 Cattedre; per motivi concernenti la contabilità può essere convocata da almeno 2 Revisori dei conti effettivi.

L'invito all'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione, che avverrà almeno un'ora dopo la prima, deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data stabilita ai membri dell'Istituto.

La riunione sarà valida in prima convocazione se sarà presente almeno la metà più uno dei membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ognuno dei presenti può avere al massimo 5 deleghe di membri assenti e li rappresenta in Assemblea a tutti gli effetti.

Il voto deve essere segreto se si tratta di persone.

Art. 8

Compiti della Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è chiamata annualmente a deliberare sull'approvazione della relazione morale, del resoconto finanziario e sugli argomenti sottoposti al suo esame. Eventuali punti non all'ordine del giorno, ma di cui è richiesta la votazione, devono essere proposti prima dell'inizio della riunione ed approvati dalla maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri ed il Comitato Elettorale, che dureranno in carica per tutto il triennio e fino all'espletamento delle successive elezioni.

L'Assemblea ratifica la scelta del Direttore Generale (vd. Art. 15).

All'inizio della riunione l'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori.

Art. 9

Elezioni e liste di candidati

Alla scadenza di ogni triennio, o in ogni caso di dimissioni collettive del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei membri procederà alla elezione delle nuove cariche. Le proposte per le candidature dovranno pervenire alla Sede dell'Istituto non meno di 60 giorni prima delle elezioni e potranno essere presentate da:

  1. Consiglio Direttivo uscente;
  2. Senato Accademico;
  3. Cattedre di Esperanto

Ogni proposta dovrà contenere non più di 6 nomi per il Consiglio Direttivo e non più di 3 nomi per il Collegio dei Revisori dei conti, per il Collegio dei Probiviri e per il Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale, sulla base delle proposte pervenute, formerà una o più liste di candidati per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e il Comitato Elettorale.

Le votazioni - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - dovranno svolgersi a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea, indicando non più di due terzi dei candidati da eleggere per ciascuna lista.

Il Comitato Elettorale procederà, al termine delle votazioni, allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti ricevuti è eletto il candidato più anziano di età.

Art. 10

Referendum

Su proposta dell'Assemblea dei membri, o del Senato Accademico o delle Cattedre, il Consiglio Direttivo può indire - per riconosciuti motivi - un Referendum su materia concernente l'attività dell'Istituto, modifiche allo Statuto o scioglimento, con scheda inviata per posta o per via telematica.

Il Referendum è valido se partecipa almeno la metà più uno dei membri; si conteggiano tutti i voti pervenuti. Le modifiche sono approvate se hanno il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti validi espressi (sono escluse dal conteggio le schede bianche e nulle).

Il Consiglio Direttivo, di volta in volta, stabilirà le modalità relative.

Il Comitato Elettorale espleterà, anche per queste consultazioni, le relative funzioni.

Art. 11

Consiglio Direttivo, composizione e compiti

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, è composto dal Presidente, che rappresenta legalmente l'Istituto, da un Segretario, da un Tesoriere, da tre Consiglieri, oltre che dal Direttore Generale dell'Istituto, che è individuato e nominato con la procedura di cui all'Art. 15. I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo presiede al funzionamento dell'Istituto e ne indirizza l'attività, presenta annualmente all'Assemblea Generale il rendiconto finanziario e la relazione morale, della quale, dopo l'approvazione, trasmette copia per conoscenza alla FEI.

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo dei suoi membri, o da due Probiviri effettivi, o, per motivi relativi al bilancio, da due Revisori dei conti effettivi.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei conti, composizione e compiti

Il Collegio dei Revisori, costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, controlla l'attività contabile dell'Istituto.

Art. 13

Collegio dei Probiviri, composizione e compiti

Il Collegio dei Probiviri, costituito di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, è l'organo competente per la soluzione di ogni vertenza che dovesse nascere per l'applicazione del presente Statuto e per eventuali provvedimenti, in special modo degli Artt. 5 e 19.

Art. 14

Comitato Elettorale, composizione e compiti

Il Comitato Elettorale, costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, riceve dal Direttore Generale le candidature per i vari organi statutari, ne controlla la validità e predispone quanto necessario per il regolare svolgimento delle votazioni.

Art. 15

Senato Accademico, composizione e compiti

Il Senato Accademico è un organo consultivo che collabora con il Direttore Generale, il quale è responsabile di tutta l'attività didattica. Ne fanno parte tutti i membri appartenenti alle cessate categorie di Effettivi ed Effettivi Emeriti, previste da precedenti Statuti. Per successive nomine, fino ad un massimo complessivo di 30, il Senato Accademico provvede alla cooptazione di nuovi suoi componenti, scegliendoli nella categoria dei membri docenti. Il Senato Accademico elegge, tra i membri docenti, il Direttore Generale che, previa ratifica dell'Assemblea Generale, è nominato dal Presidente il quale può revocarne la nomina; il Direttore Generale resta in carica a tempo indeterminato e può rassegnare le proprie dimissioni al Presidente.

Il Presidente può convocare il Senato Accademico.

Art. 16

Cattedre di Esperanto, composizione e compiti

I membri dell'Istituto afferenti a ogni provincia costituiscono la Cattedra provinciale di Esperanto; essi designano tra loro il Dirigente per la durata di 3 anni: l'incarico ha effetto con la approvazione del Direttore Generale. In casi di controversia, la decisione compete al Consiglio Direttivo dell'Istituto. Nelle province in cui mancano membri dell'Istituto, l'incarico di svolgere le funzioni relative è affidato dal Direttore Generale al Dirigente di altra provincia. La Cattedra funziona quale rappresentanza locale dell'Istituto. Il Dirigente, eventualmente coadiuvato dagli altri membri, cura l'applicazione delle direttive per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stabilite dal Consiglio, ed è particolarmente tenuto a mantenersi in stretta continuità di rapporti con il Direttore Generale, per quanto attiene l'attività didattica.

Tutti indistintamente i membri dell'Istituto dipenderanno, a seconda della località più vicina di residenza, di lavoro o di più facile contatto, da una Cattedra, che terrà aggiornati i relativi schedari.

Art. 17

Incarico di Docente

A persone che posseggono il diploma di Magistero rilasciato dall'Istituto, o altri titoli e requisiti riconosciuti equipollenti, può essere conferito dalla Cattedra l'incarico di Docente, previa segnalazione al Direttore Generale.

Art. 18

Beni dell'Istituto

I beni dell'Istituto sono costituiti dalle tasse di esame e di attestazione vigenti, dai proventi di eventuali iniziative, da eventuali donazioni di Enti e persone, da altri beni eventuali.

Art. 19

Incompatibilità

Non è consentita l'appartenenza all'Istituto qualora sussista indegnità morale, o si manifesti atteggiamento contrario o comunque dannoso all'istituzione. Il provvedimento in merito è preso dal Consiglio Direttivo e contro di esso è ammesso presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, che decidono in via definitiva.

Art. 20

Scioglimento dell'Istituto

Per lo scioglimento dell'Istituto occorre l'approvazione di tre quarti dei suoi membri; in tal caso il patrimonio netto sarà trasferito ad Ente/i avente/i scopi simili. E' esclusa ogni divisione tra i membri.

Art. 21

Sede dell'Istituto

La Sede dell'Istituto è presso il domicilio del Direttore Generale.

Attualmente4: c/o Laura Brazzabeni, via Montanara Sud 91A, 46010 Campitello (Mantova).

La sede può essere cambiata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Art. 22

Applicazione dello Statuto

Per l'attuazione dello Statuto si fa riferimento al "Regolamento di attuazione dello Statuto".


Note

1) Testo approvato in San Benedetto del Tronto il 24 agosto 2015.

2) Fundamento: raccolta delle 16 regole grammaticali, del vocabolario universale e degli esercizi, sancita dal primo Congresso Universale (Boulogne-sur-Mer, Francia, 1905) quale fondamento della lingua Esperanto.

3) Akademio: comitato internazionale che ha il compito di conservare e proteggere i principi fondamentali della lingua Esperanto e controllare la sua evoluzione.

4) Variazione sede 23 agosto 2021.