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Istituto

Statuto1

Art. 1

Costituzione e fini istituzionali

L'Istituto Italiano di Esperanto (I.I.E.), fondato il 20 aprile 1912 con la denominazione di "Cattedra Italiana di Esperanto", è costituito ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), come associazione di promozione sociale denominata "Istituto Italiano di Esperanto", d'ora in avanti I.I.E. (Codice Fiscale 80030280236).

L'I.I.E persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare cura e promuove lo studio e la diffusione della Lingua internazionale Esperanto in Italia. Esso favorisce, disciplina e controlla, dal punto di vista didattico e linguistico, l'insegnamento, le applicazioni dell'Esperanto e le relative certificazioni.

Art. 2

Fini specifici

Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità sono quelle previste dalle lettere i) e v) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'I.I.E., in particolare, si propone:

  1. di curare la promozione dell'insegnamento dell'Esperanto e di vigilare per la parte didattica i corsi di Esperanto che si tengono con la sua autorizzazione;
  2. di promuovere ed attuare, anche mediante specifiche iniziative, programmi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale destinati eventualmente anche al personale docente, direttivo ed ispettivo delle Scuole italiane di ogni ordine e grado sui temi inerenti alle realtà e potenzialità didattico-educative dell'Esperanto, anche nel quadro delle problematiche relative alla comunicazione internazionale ed all'insegnamento delle lingue straniere;
  3. di rilasciare:
    • attestati di studio e Diplomi di magistero (certificazioni linguistiche secondo i livelli del QCER) a coloro che superano gli esami stabiliti dai regolamenti per i corsi di cui al punto 1);
    • attestati di partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento culturale e professionale di cui al punto 2);
  4. di promuovere le composizioni di lavori originali in Esperanto e la traduzione:
    • dall'Italiano in Esperanto di opere italiane tecniche e letterarie;
    • dall'Esperanto in Italiano di opere tecniche e letterarie;
  5. di favorire ogni attività che sia diretta al conseguimento dei fini specifici ed istituzionali, anche in collaborazione con la Federazione Esperantista Italiana (FEI APS), nonché con altre Organizzazioni ed Enti.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri membri. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, oppure apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3

Requisiti dei soci

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e che abbiano sostenuto l'esame di competenza linguistica di livello C1. La domanda di ammissione del minorenne deve essere obbligatoriamente controfirmata da uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

Il numero dei membri è illimitato.

Art. 4

Ammissione di nuovi membri

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea (sentito il parere del Senato Accademico) senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura.

L'Assemblea può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5

Diritti e Doveri dei membri

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun membro escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun membro ha diritto:

  1. di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
  2. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  3. di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto, anche mediante posta elettronica, con comunicazione indirizzata al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni;
  4. di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Ciascun membro ha il dovere:

  1. di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
  2. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
  3. di non arrecare danno all'Associazione;
  4. di versare quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

La eventuale quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli Organi preposti, o in genere l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'I.I.E. e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale.

In tali casi il Consiglio Direttivo potrà adottare i seguenti provvedimenti:

  • richiamo scritto;
  • inefficacia o sospensione;
  • esclusione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, che se non appositamente convocato, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso/sospensione definitiva.

Art. 6

Scritture contabili e bilancio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvede a comunicarlo all'Assemblea almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 7

Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'I.I.E. ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 8

Organi dell'Istituto

Gli Organi dell'Istituto sono:

  1. Assemblea Generale
  2. Consiglio Direttivo
  3. Collegio dei Revisori dei conti
  4. Collegio dei Probiviri
  5. Comitato Elettorale
  6. Senato Accademico
  7. Cattedre di Esperanto

Per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e il Comitato Elettorale qualora per qualsiasi motivo un eletto cessi in anticipo, questi verrà sostituito fino al termine del mandato dal primo candidato escluso secondo l'ordine dei voti ottenuti. In caso di esaurimento della lista, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea perché provveda alla nomina dei sostituti.

Le riunioni dei suddetti Organi possono essere tenute anche utilizzando tutte le tecnologie disponibili, purché siano garantiti la identificazione dei partecipanti, il simultaneo dibattito in tempo reale e la possibilità di partecipare a tutti gli interessati.

Art. 9

Convocazione e validità dell'Assemblea Generale. Deleghe. Modalità delle votazioni

L'Assemblea Generale dei membri dell'I.I.E. è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione ed è convocata in via ordinaria una volta all'anno, preferibilmente in occasione e nella stessa sede del Congresso della FEI APS. Essa può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'invito all'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione, che avverrà almeno un'ora dopo la prima, deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data stabilita ai membri dell'I.I.E. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Direttore Generale.

È ammessa inoltre la partecipazione dei membri in Assemblea a distanza o in forma ibrida, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa e vota a distanza.

La riunione sarà valida in prima convocazione se sarà presente almeno la metà più uno dei membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in prima convocazione, o di un terzo, in seconda convocazione passate almeno 24 ore dalla prima convocazione andata deserta, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Ognuno dei presenti può avere al massimo 3 deleghe di membri assenti e li rappresenta in Assemblea a tutti gli effetti.

Il voto deve essere segreto se si tratta di persone.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 10

Compiti della Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale convocata in via ordinaria:

  1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali eleggendoli tra i soci;
  2. elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
  4. discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
  5. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  6. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  7. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
  8. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  9. fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea generale convocata in via straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  2. deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri ed il Comitato Elettorale, che dureranno in carica per tutto il triennio e fino all'espletamento delle successive elezioni.

L'Assemblea ratifica la scelta del Direttore Generale (vd. Art. 19).

All'inizio della riunione l'Assemblea nomina un presidente, un segretario e almeno 2 scrutatori.

Art. 11

Elezioni e liste di candidati

Alla scadenza di ogni triennio, o in ogni caso di dimissioni collettive del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei membri procederà alla elezione delle nuove cariche. Le proposte per le candidature dovranno pervenire alla Sede dell'Istituto non meno di 60 giorni prima delle elezioni e potranno essere presentate da:

  1. Consiglio Direttivo uscente;
  2. Senato Accademico;
  3. Cattedre di Esperanto.

Ogni proposta dovrà contenere non più di 6 nomi per il Consiglio Direttivo e non più di 3 nomi per il Collegio dei Revisori dei conti, per il Collegio dei Probiviri e per il Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale, sulla base delle proposte pervenute, formerà una o più liste di candidati per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e il Comitato Elettorale.

Le votazioni - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - dovranno svolgersi a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea.

Il Comitato Elettorale procederà, al termine delle votazioni, allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti ricevuti è eletto il candidato più anziano di età.

Art. 12

Consiglio Direttivo, composizione e compiti

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale tra i membri, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Istituto individuato e nominato secondo la procedura di cui all'art. 19 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, che rappresenta legalmente l'Istituto, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Il Consiglio Direttivo presiede al funzionamento dell'Istituto e ne indirizza l'attività, presenta annualmente all'Assemblea Generale il rendiconto finanziario e la relazione morale, predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle delibere assembleari; formalizza gli atti per la gestione; predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività; individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni; delibera l'esclusione dei membri (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute; compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elabora il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); stabilisce i criteri per i rimborsi per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'I.I.E.; vigila sul buon funzionamento di tutte le attività e coordina le stesse.

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo dei suoi membri, o da due Probiviri effettivi, o, per motivi relativi al bilancio, da due Revisori dei conti effettivi.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Direttore Generale ed è presieduto dal Presidente o da suo delegato. In ogni riunione deve essere redatto un verbale, a cura del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

  • presiedere il Consiglio Direttivo;
  • convocare l'Assemblea;
  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti;
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi, di concerto con il Tesoriere;
  • nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Direttore Generale.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Direttore Generale convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il protocollo di tutto il materiale di corrispondenza è a cura del Direttore Generale che ne tiene archivio.

Art. 15

Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei conti, composizione e compiti

Il Collegio dei Revisori, costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri del-le due categorie, per ogni triennio, controlla l'attività contabile dell'Istituto.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

Collegio dei Probiviri, composizione e compiti

Il Collegio dei Probiviri, costituito di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, è l'organo competente per la soluzione di ogni vertenza che dovesse nascere per l'applicazione del presente Statuto e per eventuali provvedimenti, in special modo degli Artt. 5 e 25.

Art. 18

Comitato Elettorale, composizione e compiti

Il Comitato Elettorale, costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i membri delle due categorie, per ogni triennio, riceve dal Direttore Generale le candidature per i vari organi statutari, ne controlla la validità e predispone quanto necessario per il regolare svolgimento delle votazioni.

Art. 19

Senato Accademico, composizione e compiti

Il Senato Accademico è un organo consultivo che collabora con il Direttore Generale, il quale è responsabile di tutta l'attività didattica. Per le nomine, fino ad un massimo complessivo di 25, il Senato Accademico provvede alla cooptazione di nuovi suoi componenti, scegliendoli tra i soci che abbiano conseguito il diploma di magistero rilasciato dall'I.I.E. o un titolo equipollente; si occupino notoriamente di Esperanto da tempo, con riconosciuta competenza; posseggano un titolo di abilitazione all'insegnamento nelle pubbliche scuole di qualsiasi ordine e grado, oppure siano stati assunti a tempo indeterminato in scuole di qualsiasi ordine e grado. Il Senato Accademico elegge, tra i suoi membri, il Direttore Generale che, previa ratifica dell'Assemblea Generale, è nominato dal Presidente il quale può revocarne la nomina; il Direttore Generale resta in carica a tempo indeterminato e può rassegnare le proprie dimissioni al Presidente.

Il Presidente può convocare il Senato Accademico.

Art. 20

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 21

Cattedre di Esperanto, composizione e compiti

I membri dell'I.I.E. afferenti a ogni provincia o ambito territoriale costituiscono la Cattedra provinciale, interprovinciale o regionale di Esperanto; essi designano tra loro il Dirigente per la durata di 3 anni: l'incarico ha effetto con l'approvazione del Direttore Generale. In casi di controversia, la decisione compete al Consiglio Direttivo dell'Istituto. Nelle province in cui mancano membri dell'Istituto, l'incarico di svolgere le funzioni relative è affidato dal Direttore Generale al Dirigente di altra provincia. La Cattedra funziona quale rappresentanza locale dell'I.I.E. Il Dirigente, eventualmente coadiuvato dagli altri membri, cura l'applicazione delle direttive per il conseguimento delle finalità dell'I.I.E. stabilite dal Consiglio, ed è particolarmente tenuto a mantenersi in stretta continuità di rapporti con il Direttore Generale, per quanto attiene l'attività didattica.

Tutti indistintamente i membri dell'Istituto dipenderanno, a seconda della località più vicina di residenza, di lavoro o di più facile contatto, da una Cattedra, che terrà aggiornati i relativi schedari.

Art. 22

Incarico di Docente

A persone che posseggono il diploma di Magistero rilasciato dall'Istituto, o altri titoli e requisiti riconosciuti equipollenti, può essere conferito l'incarico di Docente, dal Direttore Generale.

Art. 23

Beni dell'Istituto

I beni dell'Istituto sono costituiti dalle tasse di esame e di attestazione vigenti, dai proventi di eventuali iniziative, da eventuali donazioni di Enti e persone, da altri beni eventuali.

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

  1. eventuali quote sociali;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  4. rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
  5. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
  6. proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
  7. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  8. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 24

Incompatibilità

Non è consentita l'appartenenza all'I.I.E. qualora sussista indegnità morale, o si manifesti atteggiamento contrario o comunque dannoso all'istituzione. Il provvedimento in merito è preso dal Consiglio Direttivo e contro di esso è ammesso presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, che decidono in via definitiva.

Art. 25

Scioglimento dell'Istituto

Per lo scioglimento dell'I.I.E. occorre l'approvazione di tre quarti dei suoi membri.

In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

È esclusa ogni divisione tra i membri.

Art. 26

Sede dell'Istituto - Durata

La Sede dell'I.I.E. è presso il domicilio del Direttore Generale.

Attualmente: c/o Laura Brazzabeni, via Montanara Sud 91A, 46010 Marcaria (Mantova).

La sede può essere cambiata con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

La durata dell'Istituto è illimitata.

Art. 27

Applicazione dello Statuto

Si fa riferimento al "Regolamento di attuazione dello Statuto".

Art. 28

Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Firmato Brunetto Casini – ANGELO CACCETTA, Notaio (segue impronta del sigillo).


Note

1) Testo approvato presso Studio Notarile Caccetta il 16 gennaio 2025 N.89.434 del Repertorio N.34.646 della Raccolta